ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO A DOMICILIO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE.

Pubblicata il 18/08/2020


In relazione all’articolo 1 della Legge 27 gennaio 2006, n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, si rende noto
  • che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dal comune (articolo 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
  • I suddetti elettori devono far pervenire, non oltre il 31 agosto 2020, ventesimo giorno antecedente la data di votazione, al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo di questa.
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
c) la copia della tessera elettorale. Ove, sulla tessera elettorale dell’elettore suddetto, non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato medico di cui sopra attesta anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. 

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Allegato Domanda voto domiciliare (1).doc 30 KB

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