Il nuovo Dpcm 18 ottobre. Cosa si può fare.

Pubblicata il 19/10/2020

Ecco nel dettaglio le misure previste dal nuovo dpcm 18 ottobre pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale. Coprifuoco alle 21, su disposizione dei sindaci, nelle zone dove si verificano assembramenti, riunioni nella Pubblica Amministrazione solo a distanza, vietate le tavolate nei ristoranti e i convegni in presenza. Alle superiori forme flessibili nell’organizzazione della didattica: incremento della didattica digitale, spinta ai turni pomeridiani e ingresso a partire dalle 9. Palestre sotto la lente: resteranno aperte solo se si adegueranno in una settimana ai protocolli di sicurezza anti-Covid. No a sagre e fiere di paese, sì solo a manifestazioni fieristiche a carattere nazionale o internazionale. Le nuove misure sono in vigore a partire dal 19 ottobre e fino al 21 novembre. Fanno eccezione solo le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, fra cui la didattica più flessibile le scuole superiori e le norme sull’esame di guida,che entrano in vigore il 21 ottobre. Ecco le nuove regole da rispettare. ASSEMBRAMENTI E MOVIDA Il dpcm prevede che i sindaci possano disporre la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. RISTORANTI, PUB E BAR No, solo fino a mezzanotte.E senza lunghe tavolate. In base al nuovo dpcm le attività dei servizi di ristorazione - e quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie - sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Il ristorante deve esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di ristorazione in base al nuovo dpcm sono attive dalle 5 del mattino alle ore 24. La ristorazione con consegna a domicilio è consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Le attività di ristorazione in base al nuovo dpcm sono attive dalle 5 del mattino alle ore 24. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. SCUOLA Per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza. Intervento sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani. L’ingresso non avverrà in ogni caso prima delle ore 9. Entrata in vigore della norma il 21 ottobre. Sì, l’attività didattica ed educativa del primo ciclo di istruzione e della scuola d’infanzia continua a svolgersi in poresenza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà della partecipazione alle elezioni. La norma entra in vigore il 21 ottobre. Il base al dpcm possono svolgersi a distanza o in presenza, in base alla possibilità di garantire il distanziamento fisico e la sicurezza del personale convocato. La norma entra in vigore il 21 ottobre. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Entrata in vigore della norma il 21 ottobre. Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione anti-Covid dell’Inail. Per mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Entrata in vigore della norma il 21 ottobre. CONVEGNI Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali. Fanno eccezione solo quelle che si svolgono con modalità a distanza. CERIMONIE Sì, ma devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti, a patto che siano state prese misure per limitare la presenza del pubblico. RIUNIONI Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono a distanza,a meno che sussistano motivate ragioni. Il dpcm raccomanda “fortemente” di svolgere a distanza anche le riunioni private. Il dpcm raccomanda “fortemente” di svolgere anche le riunioni private a distanza. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza in base alla possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. la norma entra in vigore il 21 ottobre. ESAMI DI GUIDA Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate alla motorizzazione civile e nelle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professine di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, nonchè i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle Infrastrutture. In presenza di un aggravamento della situazione epidemiologica, per contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19, sentito il presidente della regione o delle Regioni interessate, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida da espletarsi nel territorio regionale. Proroga dei termini del foglio “rosa” per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove. Questa normativa entra in vigore il 21 ottobre SPORT In base alle nuove regole sono consentiti gli sport individuali e di squadra riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali. In questi casi è consentita la presenza di pubblico del 15% rispetto alla capienza massima e comunque non oltre i mille spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 al chiuso. A patto però che sia prevista la prenotazione e l’assegnazione del posto a sedere, con adeguato ricambio dell’aria, con distanziamento di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso e di indossare la mascherina. Regioni e province autonome potranno fissare, d’intesa con il ministero della Salute, limiti diversi in base alla capienza, purchè entro il 15% della capienza. No, il decreto prevede che lo svolgimento di sport di contatto sia consentito solo per sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non c’è il via libera per gare e competizioni. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere ludico-amatoriale. Per ora sì, ma sono osservate speciali. Il premier Giuseppe Conte ha dato una settimana di tempo alle palestre e alle piscine per allinearsi ai protocolli di sicurezza. Poi saranno prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà i protocolli. SAGRE E FIERE No, il dpcm vieta le sagre e le fiere di comunità. Sono consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sì, sono consentite, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e con misure stringenti in grado di garantire il rispetto del distanziamento di un metro. Sono invece vietate le fiere di comunità. SALE GIOCHI No, il decreto prevede che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 8 alle ore 21, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli o le linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore. Questi protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. UNIVERSITÁ Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili,anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Per visualizzare il testo completo clicca in basso.

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Allegato 1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf 477.75 KB

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